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Giuliano Cardella

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Arbitro del Risparmio – Come Funziona

Aggiornato il 13 Luglio 2022 da Giuliano

Prende il posto dell’Ombudsman dell’Abi e si occupa di controversie fino a 100.000 euro non solo di banche ma anche di Bancoposta, credito al consumo, carte di pagamento e altri investimenti, sia per i privati sia per le imprese.

E’ l’arbitro del risparmio, un Organismo di conciliazione tutto nuovo. Ma vediamo le novità nel dettaglio:

Competenza – Questo Organismo è competente per le controversie che riguardano operazioni fino a 100.000 euro, purché siano iniziate a partire dal 1° gennaio 2007 e non siano già state sottoposte all’Autorità giudiziaria.

Obbligatorietà – Aderire al nuovo sistema di conciliazione diventa obbligatorio per tutti gli intermediari finanziari; chi è già in attività dovrà iscriversi entro tre mesi, per gli altri l’adesione diventa una condizione indispensabile per poter avere l’autorizzazione ad operare sul mercato. L’obiettivo è quello di arrivare in tempi brevi – non più di tre/quattro mesi al massimo – a risarcire il cliente in tutti i casi in cui ha subito un danno economico a causa di inadempimenti o dalla violazione di norme da parte della banca delle Poste o di qualunque altro operatore finanziario. E a giudicare sarà un organismo super partes.

Composizione – Il nuovo Organismo è composto da cinque persone: il presidente viene scelto dalla Banca d’Italia, che ha anche il compito di nominare altri due componenti. Gli altri due partecipanti sono designati, rispettivamente, uno dagli intermediari e uno dalle associazioni di tutela dei consumatori. Il presidente resta in carica cinque anni, rinnovabili per una sola volta, gli altri solo tre. In ogni caso non potranno essere nominati componenti coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.

Procedura per il ricorso – Il ricorso al nuovo organismo deve essere preceduto da un reclamo presentato direttamente all’intermediario. Gli intermediari devono fornire tutte le informazioni sulla procedura ed il diritto di ricorrere a questo sistema non potrà formare oggetto di rinuncia da parte del cliente. Non sarà possibile, cioè, prevedere per contratto di rinunciare alle ipotesi di conciliazione in caso di danni.

L’intermediario – banca o altro operatore che sia – ha trenta giorni di tempo per dare una risposta al reclamo. Se questa non arriva o non è soddisfacente si può presentare il ricorso, direttamente o attraverso un’associazione di tutela dei consumatori, al nuovo organismo, al quale va comunicato l’avvio della procedura.

Il ricorso al nuovo organismo è ammesso purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Il collegio si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario. Il costo del ricorso per il cliente è di 20 euro di diritti di segreteria, costo che viene rimborsato dall’intermediario qualora il ricorso sia accolto in tutto o in parte.

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